Art. 18.
(Edilizia scolastica).

      1. Lo Stato determina e garantisce i livelli essenziali qualitativi e quantitativi in merito ai parametri fisico-ambientali delle strutture degli istituti scolastici.
      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con gli enti locali preposti, vara un piano per l'edilizia scolastica al fine di provvedere alla costruzione di nuove strutture e all'adeguamento di quelle esistenti, secondo criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza e qualità estetica.
      3. Le strutture degli edifici scolastici devono essere adeguatamente dotate di laboratori, palestre e di tutti gli spazi di uso specifico necessari alle attività didattiche previste.
      4. Gli edifici scolastici devono essere costruiti o adeguati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica.
      5. La progettazione di nuovi edifici scolastici o di interventi migliorativi o di ristrutturazione di quelli esistenti deve essere realizzata con il metodo della progettazione partecipata di insegnanti, genitori, alunni e alunne, personale ausiliario-tecnico-amministrativo.